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CRITERI DI FORMAZIONE LISTE DI ATTESA (Decreto Legislativo n. 97/2016 – ex art 41, comma 6 del Decreto Legislativo n. 33/2013 -DGR n.X/7766/2018 - DGR n.XI 1865/2019 - PNGLA 2019/2021) | Liste di attesa | Servizi erogati | Amm. Trasparente

CRITERI DI FORMAZIONE LISTE DI ATTESA (Decreto Legislativo n. 97/2016 – ex art 41, comma 6 del Decreto Legislativo n. 33/2013 -DGR n.X/7766/2018 - DGR n.XI 1865/2019 - PNGLA 2019/2021)

Per tempo di attesa si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione della prestazione.

Per ciscuna richiesta il Medico, in base alla valutazione clinica, attribuisce la priorità adeguata e la riporta in ricetta. L'indicazione della "classe di priorità" da parte del Medico è obbligatoria e riguarda tutte le prescrizioni per prestazioni sanitarie, sia quelle ambulatoriali sia quelle di ricovero.

Le classi di priorità applicabili alle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono le seguenti:

U: Urgente (da erogarsi nel più breve tempo possibile – massimo entro 72 ore -dalla presentazione della ricetta, purché questa avvenga entro 48 ore dal rilascio della ricetta medesima);

B: Breve (da erogarsi entro 10 giorni),

D: Differibile (da erogarsi entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali);

P: Programmata (da erogarsi in un arco temporale maggiore e comunque non oltre 120 giorni).

Nel caso in cui la ricetta sia priva di indicazioni riguardanti la priorità è considerata come prestazione programmabile “P”. E' inoltre necessario distinguere se si tratta di prestazioni individuate come “prima visita o primo accesso/accertamento diagnostico” ovvero di un “controllo” o “follow-up”.

 

Le classi di priorità applicabili alle prestazioni di ricovero sono le seguenti:

Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da determinare grave pregiudizio;

Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti né possono, per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;

Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi né possono, per l'attesa, ricevere grave pregiudizio alla prognosi;

Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono, comunque, essere effettuati almeno entro 12 mesi.

 

 

Data iniziale di pubblicazione: 25/08/2022

Ultimo aggiornamento: 25/08/2022